L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
											
											  - 
											  
 
  	
											  	dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato; 
												- 
													dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
                          superficie) sugli stessi beni;
											  
 
  	
											  - 
													dai concessionari di aree demaniali
											  
 
  												  	
												- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing)
											  
 												  												  												  												  											  	
                      
	
                       
											    In caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura
											    o destinazione dell'immobile, i soggetti interessati devono presentare un'apposita
											    dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei
											    redditi.
                           
													I Comuni possono stabilire che la dichiarazione sia sostituita da una comunicazione,
													    per la quale possono essere previsti termini diversi di presentazione.
													Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale.
													La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni
													    che comportano un diverso ammontare dell’ICI dovuta.
													Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a decorrere dall’anno 2007
													    è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione e della comunicazione
													    ICI per le variazioni relativamente alle quali i dati catastali possono essere trasmessi
													    ai comuni dall’Agenzia del Territorio.
													Tuttavia, fino al momento di effettiva operatività del sistema di circolazione e
													    fruizione dei dati catastali, resta fermo l’obbligo per i contribuenti di presentare
													    la dichiarazione o la comunicazione al comune competente.
                          
                          
                         Calcolo della base imponibile
                          
													Per i fabbricati inscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita
													    catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata:
													    
													
													  - 
													  
 
  	
													  	per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1); 
														- 
															 per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10; 
													  
 
  												  	
														- per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
													  
 												  												  												  												  											  	
		                      
													    
													    
													 
    
													
													Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.
Per
													i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del
													25%, moltiplicato per 75.
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in
													catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore
													è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di
													ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti.
                          
                          
                         Calcolo dell'imposta	 
                           
											    L'imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata dal Comune.
											    L'ICI si paga proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è posseduto
											    l’immobile. Si calcola per intero il mese nel quale il possesso si è prolungato per
											    almeno 15 giorni; non si calcola il mese in cui il possesso è durato meno di 15 giorni.
											    Nel corso dell'anno si possono verificare situazioni particolari, a seguito della
											    variazione della soggettività passiva (acquisto o vendita) o della destinazione d’uso
											    dell'immobile (casa adibita ad abitazione principale). In tal caso, ai fini del calcolo
											    dell'imposta si possono consultare gli esempi riportati nella 
											    
											    	circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001 
											                        
											    
 
                         Le aliquote		
                         
													Le aliquote e le detrazioni sono deliberate ogni anno dai Comuni. Per conoscerle,
											    il contribuente può consultare gli estratti delle deliberazioni comunali disponibili
											    o rivolgersi al Comune ove è ubicato l'immobile.
											     
  
											    Delibere ICI                        										                         
											     
											    
   
											    
    
											     
                         Immobili oggetto di sanatoria edilizia	
                          
   
											    Per i fabbricati oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi i contribuenti,
											    entro il 30 aprile 2006, hanno presentato la richiesta di accatastamento nonché la
											    dichiarazione ICI. Ciò significa che avendo presentato la richiesta di attribuzione
											    di rendita con il DOC-FA, il contribuente entro il 30 giugno è in possesso della
											    rendita dell’immobile condonato e quindi è in grado di calcolare correttamente il
											    tributo. Inoltre, a tale data, qualora non sia già stato effettuato, il contribuente
											    deve anche fare il conguaglio tra quanto dovuto tenendo conto della rendita effettiva
											    e quanto versato in acconto per gli anni precedenti sulla base di 2 € per metro quadrato
											    di opera edilizia condonata. Occorre poi ricordare che i contribuenti sono tenuti
											    a presentare la dichiarazione ICI per l’opera da condonare avendo cura di indicare
											    nelle Annotazioni contenute nel modello di dichiarazione tutte le informazioni necessarie
											    all’ente locale per verificare la correttezza degli adempimenti relativi a questa
											    tipologia di fabbricati.
    
											    
   
											    
 
											     
													Immobili adibiti ad abitazione principale
													 
  
												    Per l'unità immobiliare utilizzata come dimora abituale del contribuente è riconosciuta
												    una detrazione dall'imposta di € 103,29 annui, da rapportare ai mesi di utilizzazione.
												    Condizione essenziale per il riconoscimento della detrazione è l’identità tra il
												    soggetto obbligato al pagamento dell'ICI e quello che dimora abitualmente nell'immobile.
												    Nel caso di più contribuenti che abitano nell’immobile, la detrazione deve essere
												    suddivisa in parti uguali tra loro (a prescindere dalle quote di proprietà o di diritto
												    reale di godimento), oltre che rapportata ai mesi di destinazione. 
												    
												   
  
												  Con delibera il Comune può:
												  
												  											 	
													 -     
											        assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
											        o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari
											        a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;													 	   
													 	 
 
                		
		                          
		                       		                       
													 -     
											        assimilare all'abitazione principale l'alloggio dato in uso gratuito a parenti in
											        linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela e accordando a questi
											        immobili l'applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione; 													 	   
													 	 
 
                		
		                         		                       
	
													 -     													 	   
											        elevare l'importo della detrazione fino a € 258, 23 in alternativa alla riduzione
											        fino al 50% dell'imposta dovuta per l' immobile adibito ad abitazione principale;													 	   
													 	 
 
                		
		                         	
		
													 -     
											        aumentare detta detrazione anche oltre € 258, 23 fino a concorrenza dell'intera imposta
											        dovuta per l'abitazione principale. In tal caso però il Comune non può stabilire
											        un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione
											        del contribuente.                 		
		                       
                                                                                                                                        	
													
	
													Per informazioni sulla detrazione il contribuente deve rivolgersi al Comune destinatario del versamento.
											    
   
											    
 
											     
													Le pertinenze dell'abitazione principale
												    Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione
												    principale. Nel caso in cui la detrazione per l'abitazione principale è maggiore
												    dell’ICI dovuta, la parte residua deve essere detratta dall'imposta dovuta per le
												    pertinenze.