Bonus Famiglia
L'art. 1 del D.L. del 29/11/2008 n. 185 prevede, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito, un bonus straordinario il cui ammontare varia dai 200 ai 1.000 euro in considerazione della tipologia e quantità del reddito e del numero dei componenti il nucleo familiare.
Il bonus può essere richiesto dai cittadini residenti, lavoratori dipendenti e pensionati, incluse persone non autosufficienti, i quali posseggano, per l'anno 2007 o 2008, esclusivamente i seguenti redditi:-     
											 	 Redditi di lavoro dipendente (art. 49 co. 1 del TUIR);   
											 	 
 -     
											 	 Redditi di pensione (art. 49 co. 2 del TUIR);   
											 	 
 -     
											 	 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 co. 1 lett. a, c-
bis, d, l, i del TUIR e limitatamente agli assegni periodici indicati nell'art.10 co. 1 lett. c;  -     
											 	 Redditi di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente
 													ovvero dal coniuge;  
 													
 - Redditi fondiari di cui all'art. 25 del TUIR (ossia terreni e fabbricati) inclusa l'abitazione principale, per un ammontare non superiore a 2.500 euro.
 
							
												Il bonus è erogato dai Sostituti d'imposta, dagli Enti pensionistici e dall'Agenzia
												    delle Entrate previa apposita richiesta.