Bonus Famiglia

L'art. 1 del D.L. del 29/11/2008 n. 185 prevede, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito, un bonus straordinario il cui ammontare varia dai 200 ai 1.000 euro in considerazione della tipologia e quantità del reddito e del numero dei componenti il nucleo familiare.

Il bonus può essere richiesto dai cittadini residenti, lavoratori dipendenti e pensionati, incluse persone non autosufficienti, i quali posseggano, per l'anno 2007 o 2008, esclusivamente i seguenti redditi:
  • Redditi di lavoro dipendente (art. 49 co. 1 del TUIR);

  • Redditi di pensione (art. 49 co. 2 del TUIR);

  • Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 co. 1 lett. a, c-bis, d, l, i del TUIR e limitatamente agli assegni periodici indicati nell'art.10 co. 1 lett. c;

  • Redditi di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente ovvero dal coniuge;

  • Redditi fondiari di cui all'art. 25 del TUIR (ossia terreni e fabbricati) inclusa l'abitazione principale, per un ammontare non superiore a 2.500 euro.

Il bonus è erogato dai Sostituti d'imposta, dagli Enti pensionistici e dall'Agenzia delle Entrate previa apposita richiesta.

A seconda dell'anno d'imposta preso di riferimento per la sussistenza dei requisiti, il termine di presentazione al Sostituto d'imposta risulta essere 28 febbraio 2009 se si prende il 2007 come anno di riferimento oppure il 31 marzo se si prende in considerazione l'anno 2008.

Se la domanda viene presentata all'Agenzia delle Entrate, i termini di presentazione sono il 31 marzo se i redditi sono riferiti al 2007 e il 30 giugno se i redditi sono riferiti al 2008.

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01/01/2016
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01/03/2016
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